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Al via il Registro dei Marchi Storici

Il 16 aprile 2020 apre il Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale.


Cosa si intende per Marchio Storico?

Il marchio storico di interesse nazionale, introdotto dal D.L. 34/2019 con il nuovo art. 11-ter del Codice della Proprietà Industriale (CPI) (ne parlavamo in questo nostro post del 2019)

è un marchio:

  • registrato da almeno 50 anni e rinnovato con continuità nel tempo

  • non registrato (marchio di fatto) per cui sia comprovato un uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni.

Cos'è il Registro Speciale?

Il Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale è il registro previsto dall'art. 185-bis CPI ed istituito presso l'UIBM che raccoglie appunto, previa istanza, i Marchi Storici di interesse nazionale.


Già il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2020 aveva illustrato le modalità di iscrizione nel Registro Speciale ed il conseguente utilizzo del logo "Marchio Storico"; successivamente il Decreto del Direttore Generale dell'UIBM del 27 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 7 Aprile 2020, ne ha previsto le Modalità applicative di iscrizione.

Come si chiede l'iscrizione nel Registro Speciale?

L'istanza di iscrizione si svolge esclusivamente in via telematica sul portale web UIBM, previo pagamento del bollo di 15 euro.


L'istanza può essere presentata sia dal titolare, che dal licenziatario esclusivo.


L’Ufficio provvede a verificare le condizioni per l'iscrizione entro 60 giorni nel caso di marchio registrato e 180 giorni nel caso di marchio non registrato.


Per ogni ulteriore modalità si rinvia al Decreto direttoriale UIBM 27 febbraio 2020.

Cosa comporta l'iscrizione nel Registro Speciale?

I marchi storici iscritti nel Registro Speciale si possono fregiare innanzitutto del raffigurato logo "Marchio Storico" come previsto dal D.M. del MISE del 10 febbraio 2020.

Tale logo è utilizzabile per fini commerciali e promozionali a fianco del marchio storico, senza però assumere valore di titolo di proprietà industriale.

L'utilizzo del logo deve essere affiancato al marchio storico senza alterarne la rappresentazione, può essere utilizzato solo con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce il marchio iscritto e deve essere riprodotto secondo il manuale d'uso riportato nell'All. A al D.M. in oggetto.


I marchi storici iscritti nel Registro Speciale possono inoltre sfruttare le risorse dell'apposito Fondo per la tutela dei marchi storici.

A tale proposito l'art. 185-ter CPI prevede appunto la creazione del "Fondo per la tutela dei marchi storici" (art. 185-ter CPI, comma 1), cui si ricollega un meccanismo di informativa del MISE (art. 185-ter CPI, comma 2) all'esito della quale il Ministero può avviare il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse di tale Fondo.

L'informativa riguarda in particolare la comunicazione al MISE, da parte dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio storico iscritto nel registro speciale, dell'intenzione di chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, nonché del relativo progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, con ulteriore dettaglio:

a) dei motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione; b) delle azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;

c) delle azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

d) delle opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.


La violazione degli obblighi informativi è punita con una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.

Avv. Piergiovanni Cervato

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