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La riforma 2019 del Codice della Proprietà Industriale

Aggiornamento: 24 giu 2019


Dal 23 marzo 2019 è in vigore il D.Lgs. 15/2019 del 20 febbraio 2019 che, recependo la Direttiva UE 2015/2436, ha riformato il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005).

L'intervento ha comportato modifiche sia sostanziali, sia procedurali.


marchio nazionale UIBM

Dal punto di vista sostanziale, la normativa italiana si è allineata a quella dei marchi UE (regolata dal Reg. UE 2017/1001), prevedendo in particolare:

  • la modifica del concetto stesso di rappresentazione del marchio (art. 7 CPI), che ora non deve più essere resa solo graficamente, ma che può esserlo anche in altro modo purché idoneo a distinguere un prodotto o servizio e consentire la determinazione chiara e precisa dell'oggetto della protezione conferita;

  • i marchi collettivi (art. 11 CPI), che possono essere richiesti da persone giuridiche di diritto pubblico e da associazioni di categoria, escluse le s.p.a., le s.a.p.a. e le s.r.l.;

  • i marchi di certificazione (art. 11-bis CPI), che possono essere domandati da persone fisiche o giuridiche;

  • la tutela dei marchi rinomati (art. 20.1 CPI);

  • la tutela contro gli atti preparatori alla contraffazione (art. 20.2 CPI);

  • la disciplina della decadenza quinquennale per non uso (art. 121 CPI), per cui l’onere della prova circa l’effettivo uso incombe sul titolare del marchio oggetto dell'azione o eccezione.

Una grande novità procedurale riguarda le azioni di nullità e decadenza (art. 122), per cui è prevista la proposizione anche in via amministrativa davanti all'UIBM, alternativamente alla sede giudiziale (artt. da 184-bis a 184-decies CPI).

È stata inoltre riformata la procedura davanti alla Commissione Ricorsi (artt. da 136-bis a 136-decies CPI), l'organo giurisdizionale cui è devoluta l'impugnazione contro i provvedimenti dell'UIBM che respingono totalmente o parzialmente una domanda, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto.

Infine, dal lato giudiziale, è stata regolamentata la legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario (art. 122-bis CPI), il quale, salve eventuali diverse clausole contrattuali, può agire solo previo consenso del titolare del marchio, può intervenire nell’azione avviata da quest'ultimo per il risarcimento del danno da lui subito e finanche agire in autonomia (se licenziatario esclusivo) se, dopo aver messo in mora il titolare, questi non agisca entro termini appropriati.

A seguire, il D.Lgs. 18/2019 del 19 febbraio 2019 ed il D.L. 34/2019 del 30 aprile 2019 hanno apportato alcune ulteriori puntuali modifiche al Codice, tra cui si annovera in particolare l'introduzione del registro dei marchi storici di interesse nazionale.

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