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La competenza giurisdizionale nei casi di violazione online dei diritti connessi al diritto d’autore


Con sentenza del 22 gennaio 2015 nella causa C-441/13, la Corte di Giustizia ha affrontato la questione pregiudiziale di interpretazione dell’art. 5, punto 3, del Reg. 44/2001, onde statuire se il giudice adito in relazione ad un’asserita lesione dei diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro sia competente a conoscere di un’azione per responsabilità da lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione.

La Corte ha elaborato il proprio giudizio partendo dall’assunto secondo cui l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», contenuta nell’articolo 5, punto 3, del Reg. 44/2001, indica sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola (cfr. sentenza Coty Germany, EU:C:2014:1318, punto 46), ciò in applicazione del principio di stretto collegamento tra la contestazione ed i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

A tal proposito, la Corte ha precisato che l’evento causale, definito come il fatto da cui l’asserito danno trae la propria origine (cfr. sentenza Zuid-Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 28), non rileva al fine di stabilire la competenza giurisdizionale del giudice adito di un procedimento come quello oggetto di causa. Infatti, nel caso in cui il presunto illecito consista nella violazione di diritti d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore mediante la messa in rete su un determinato sito internet di fotografie senza il consenso del loro autore, quale evento causale deve considerarsi l’avviamento del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione delle fotografie sul suddetto sito internet. Il fatto generatore di un’eventuale lesione dei diritti d’autore risiede pertanto nel comportamento del proprietario di tale sito (cfr., per analogia, sentenza Wintersteiger, C‑523/10, EU:C:2012:220, punti 34 e 35).

Inoltre, per determinare il luogo in cui il danno si concretizza allo scopo di stabilire la competenza giurisdizionale sul fondamento dell’articolo 5, punto 3, del Reg. 44/2001, è privo di rilevanza il fatto che il sito internet di cui trattasi non sia destinato allo Stato membro del giudice adito.

Infine, poiché la tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno asserito sarà esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punto 45).

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Corte di Giustizia ha concluso che l’articolo 5, punto 3, del Reg. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’asserita lesione ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità da lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione; tale competenza sarà peraltro limitata a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro al quale tale giudice appartiene.

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