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Il principio di esaurimento comunitario


Il principio di esaurimento (comunitario) rappresenta quella regola generale dei diritti di proprietà industriale secondo cui, una volta che un bene viene messo in commercio nel territorio comunitario (e dello Spazio Economico Europeo, quindi ad esempio in Norvegia ed Islanda), il titolare di uno o più diritti di proprietà industriale su quel bene specifico perde le relative facoltà di privativa.

Ovviamente, affinchè il principio possa operare, l’immissione del bene in commercio deve avvenire per mano diretta del titolare o con il suo consenso, quindi ad esempio per il tramite di un licenziatario.

Merita subito sottolineare che il titolare non perde in assoluto il proprio diritto di privativa, ma viceversa perde le facoltà esclusive solo con riferimento allo specifico bene immesso in commercio: solo in questo senso il diritto “si esaurisce”.

Un esempio potrà chiarire meglio la questione: il titolare “A” di un marchio che contraddistingue un capo di abbigliamento immette in commercio il capo medesimo, ponendolo in vendita; il capo viene acquistato dal soggetto “B”, che successivamente lo rivende al soggetto “C”. “C” è libero di utilizzare il capo come meglio crede, utilizzandolo o rivendendolo a sua discrezione senza alcuna necessità di licenza od altra autorizzazione da parte del titolare “A”, essendosi le facoltà esclusive di quest’ultimo esaurite con la prima immissione in commercio del bene.

Un secondo esempio più complesso: “A” stipula con “B” un contratto di distribuzione di 1000 capi di abbigliamento, con esclusiva territoriale limitata allo spazio “X”. “B”, in esecuzione del contratto di distribuzione all’interno dello spazio “X”, vende 200 capi al soggetto “C”, che successivamente li pone in rivendita nel diverso spazio limitrofo “Y”, dove opera il soggetto “D” con cui “A” aveva stipulato pari contratto di distribuzione esclusiva per quello spazio. “A” (o “D” se legittimato) potranno impedire al soggetto “C” tale azione concorrente nello spazio “Y”? In base al principio in oggetto la risposta è negativa: il diritto esclusivo di “A” si è appunto “esaurito” nello stesso momento in cui i capi di abbigliamento sono approdati al mercato nello spazio “X”.

Come si può comprendere, il principio agevola le cosiddette “importazioni parallele” – ossia le importazioni di beni all’interno di uno spazio territoriale senza o addirittura contro il consenso del titolare della privativa – soprattutto nel caso in cui la differenza di prezzo applicato per differenti mercati permette l’acquisto in uno spazio e la rivendita in un altro spazio con il percepimento di un margine di guadagno. Tornando all’esempio di cui sopra, se nello spazio “X” ogni singolo capo fosse venduto al dettaglio a 50 euro e nello spazio “Y” a 60 euro, il soggetto “C” potrebbe acquistare nello spazio “X” i capi per un prezzo unitario di 50 euro e poi rivenderli nello spazio “Y” per un prezzo ipotetico di 57 euro, con un margine di guadagno di 7 euro su ogni singolo capo e con un prezzo inferiore di 3 euro rispetto a quello concorrente praticato dal distributore esclusivo “D”, che ovviamente perderebbe la propria competitività sul mercato di competenza.

Il principio si applica all’interno dell’UE e dello SEE sia per le importazioni UE/SEE – UE/SEE, che per le esportazioni UE/SEE – extraUE, mentre non si applica per le importazioni extra UE/SEE – UE/SEE.

Perchè questa limitazione alla privativa industriale?

Per poter dare una concreta risposta alla domanda, è opportuno spiegare meglio la ratio di questo principio e la sua corretta interpretazione.

Normativamente, il principio è espresso, con riferimento alla normativa nazionale, dall’art. 5 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30):

“Art. 5. Esaurimento

1. Le facolta’ esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprieta’ industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprieta’ industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunita’ europea o dello Spazio economico europeo.

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perche’ il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi e’ modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

…omissis…“

Disposizioni analoghe sono previste in ambito comunitario per il marchio comunitario (art. 13 Reg. 207/2009/CE) e per il design comunitario (art. 21 Reg. 6/2002/CE).