Con sentenza 6.11.2013–12.11.2013 n. 22673/13, il Tribunale di Roma si è pronunciato su un’interessante controversia in materia di violazione del diritto d’autore applicato al settore filatelico.
La questione portata all’attenzione della Sezione specializzata in materia di impresa di detto Tribunale (già Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale) trae origine dalla controversia promossa da Tizio, figlio ed unico erede di Caio, già autore e disegnatore delle storie del personaggio dei fumetti “Signor Bonaventura”, pubblicate sul settimanale “Il Corriere dei Piccoli”.
Tizio esponeva che, in occasione del centenario della prima pubblicazione de “Il Corriere dei Piccoli”, Poste Italiane aveva pubblicato e commercializzato, in assenza di sua specifica autorizzazione(1), alcuni prodotti filatelici (francobolli, buste primo giorno, bollettini illustrativi, cartoline filateliche, folders, etc.) che utilizzavano e rielaboravano l’immagine del Signor Bonaventura.
Sulla considerazione che da tale operazione commerciale Poste Italiane avrebbe avuto un guadagno di circa € 71.960.000,00 – stimato in base al prezzo applicato ai prodotti filatelici ed alla loro tiratura – e che le immagini del “Sig. Bonaventura” erano solitamente concesse in uso a terzi a fronte di una royalty dello 0,8% sul prezzo di vendita, Tizio quantificava in € 575.680,00 il compenso che avrebbe ricavato da tale sfruttamento di immagine.
Pertanto Tizio chiedeva all’intestato Tribunale:
a) di inibire alla convenuta l’ulteriore sfruttamento commerciale dei prodotti filatelici riproducenti l’immagine del “Sig. Bonaventura”;
b) di condannare la controparte al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali (quantificati in € 575.680,00), sia non patrimoniali ai sensi della Legge 633/41 (parimenti quantificati in € 575.680,00);
c) di fissare una penale a carico della controparte per ogni violazione o inosservanza dell’inibitoria o per ogni ritardo nell’esecuzione delle statuizioni di cui all’emananda sentenza;
d) la pubblicazione del predetto provvedimento giudiziale.
Si costituiva in giudizio Poste Italiane S.p.a., eccependo preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva in quanto i prodotti in questione erano stati distribuiti e commercializzati su istanza dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed in ottemperanza sia alla normativa vigente, sia al contratto di programma concluso con lo Stato.
La convenuta eccepiva altresì che la titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’immagine in questione era la Fondazione Rizzoli Corriere della Sera, che ne aveva autorizzato l’utilizzo.
In via subordinata, Poste Italiane chiedeva di essere manlevata dall’Istituto Poligrafico, di cui chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa.
Il Giudice autorizzava parte convenuta alla chiamata in causa dell’Istituto Poligrafico, che eccepiva la propria estraneità all’attività di emissione e divulgazione dei prodotti filatelici.
All’esito della prima udienza il Giudice autorizzava altresì la chiamata in causa della Fondazione Rizzoli Corriere della Sera, nei cui confronti l’attore successivamente estendeva, in via subordinata, la propria domanda risarcitoria.
In sentenza il Tribunale, riconosciuta la sussistenza del fatto storico invocato da parte attrice (avvenuta commercializzazione ad opera di Poste Italiane di alcuni prodotti filatelici emessi in occasione del centenario della prima pubblicazione della rivista “Il Corriere dei Piccoli” e ritraenti un’immagine del Sig. Bonaventura – personaggio di cui si deve l’invenzione a Caio, i cui diritti si sono poi trasmessi jure successionis in capo al figlio Tizio-), ha rigettato le difese formulate sia dalla convenuta che dalle terze chiamate.
In particolare, l’organo giurisdizionale ha statuito che la decisione dell’autorità politica di dedicare un francobollo celebrativo di un evento di rilevanza nazionale, cui abbia fatto seguito l’approvazione del relativo bozzetto da parte della relativa Commissione, “non fa venir meno la responsabilità di quest’ultima, qualora questa dia corso alla commercializzazione del prodotto in violazione dei diritti d’autore spettanti a terzi sull’immagine ivi raffigurata”.