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Violazione a mezzo internet del diritto d’autore, quale la competenza giurisdizionale?


La tutela dei cosiddetti diritti immateriali presenta profili di particolare complessità allorché la condotta lesiva esuli dall’ambito territoriale nazionale per acquisire rilievo internazionale.

Qual è infatti l’organo giurisdizionale a cui deve rivolgersi il soggetto che assume di aver subito la violazione di un proprio diritto immateriale ad opera di un terzo residente in un altro Stato? E qualora la lesione sia stata commessa mediante internet? Ed in caso di positivo accertamento della violazione, qual è il danno risarcibile?

Tali problematiche sono state affrontate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella recente sentenza 3.10.2013 n. C-170/12, con cui è stato deciso il caso del Sig. Peter Pinkney, residente in Tolosa (Francia), il quale affermava di essere l’autore, il compositore e l’interprete di dodici canzoni registrate dal gruppo musicale Aubrey Small su un disco in vinile, riprodotte senza la sua autorizzazione dalla società Mediatech (con sede in Austria) su un CD, successivamente commercializzato da due società britanniche mediante diversi siti internet.

Assumendo che detti siti web erano accessibili dal suo luogo di residenza, il Sig. Pinkney citava la Mediatech avanti il tribunale della cittadina francese, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’asserita violazione del suo diritto d’autore.

Nel costituirsi in giudizio, la Mediatech invocava l’applicazione del Regolamento CE n. 44/20011 e pertanto eccepiva l’incompetenza dei giudici francesi in favore di quelli austriaci, in forza del principio generale della competenza giurisdizionale del giudice del domicilio del convenuto (Austria) ovvero del criterio speciale del giudice del luogo in cui si è verificato il danno, cioè del luogo in cui è stato commesso l’illecito (Gran Bretagna).

L’eccezione era rigettata in primo grado dal tribunale francese, il quale riconosceva che la circostanza per cui il Sig. Pinkney avrebbe potuto acquistare i dischi nel suo luogo di residenza mediante un sito internet accessibile anche al pubblico francese, era sufficiente a radicare la competenza giurisdizionale del giudice adito.

La decisione veniva completamente riformata dalla Corte d’Appello di Tolosa, che accoglieva le argomentazioni proposte dalla Mediatech.

Il Sig. Pinkney investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo la violazione dell’art. 5, punto 3, del Regolamento CE n. 44/2001, il quale prevede che, per il caso di illeciti civili dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, con ciò derogando al principio generale del foro del domicilio del convenuto2.

La Suprema Corte francese sospendeva il procedimento e si rivolgeva alla Corte di Giustizia, chiedendo se l’art. 5, punto 3, del citato Regolamento debba essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo sia competente a conoscere dell’azione promossa dal danneggiato nei confronti di una società con sede in un altro Stato membro, la quale abbia riprodotto l’opera su un supporto materiale successivamente venduto da altre società (con sede in un terzo Stato membro) tramite un sito web accessibile anche nel Paese del giudice adito.

La Corte di Giustizia ha ribadito preliminarmente il carattere speciale del principio sancito dall’articolo in questione rispetto alla regola generale prevista dall’art. 2, paragrafo 1, di talchè detto principio va interpretato in modo restrittivo e limitato esclusivamente alle ipotesi disciplinate dal regolamento.

A detta della Corte l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” di cui all’art. 5, paragrafo 3, riguarda sia il luogo in cui si è prodotto il danno, sia il luogo in cui si è verificato l’evento causale da cui tale danno è originato, con la conseguenza che il suo autore può indifferentemente essere convenuto davanti ai giudici di entrambi i predetti luoghi.

Su queste premesse, l’organo giurisdizionale ha stabilito che la soluzione della questione sottopostale non poteva prescindere da tre principi di carattere generale, elaborati dalla giurisprudenza della Corte con riguardo alle violazioni commesse per mezzo di internet:

1) il luogo in cui si concretizza il danno ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, può variare a seconda della natura del diritto che si assume violato;

2) un danno può concretizzarsi in un determinato Stato membro in tanto in quanto tale Stato tuteli il diritto che si assume violato;