Con sentenza delle Sezioni Unite Civili, 23 Luglio 2019, n. 19882, la Suprema Corte di Cassazione ha finalmente appianato la questione del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nel senso del mero riparto interno all’ufficio giudiziario e non della competenza, pronunciando il seguente principio di diritto:
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.

La Suprema Corte ha argomentato tale conclusione grazie ad una visione d’insieme dell’ordinamento e dei vari rapporti tra le sezioni istituite per le diverse materie “specializzate”, chiarendo quali di esse costituiscano una competenza formale e quali invece un mero riparto interno.
Casi di mero riparto interno
Costituiscono una mera articolazione interna al medesimo ufficio giudiziario il rapporto tra la sezione lavoro e la sezione ordinaria (Cass. 5/5/2015 n. 8905, Cass. 23/9/2009 n. 20494, Cass. 9/8/2004 n. 15391) e tra il tribunale fallimentare ed il tribunale ordinario (Cass. 1/3/2019 n. 6179 e Cass. 10/4/2017, n. 9198).
Casi di competenza vera e propria
Trattasi invece di vera e propria competenza la questione che riguarda le sezioni agrarie (Cass. ordinanze 21/5/2015 n. 10508 e 26/7/2010 n. 17502), come quella che riguarda il tribunale regionale delle acque pubbliche (Cass. 14/11/2018 n. 29356, Cass. 11/4/2017 n. 9279, Cass. 23/2/2017 n. 4699) ed il tribunale dei minorenni (Cass. 23/1/2019 n. 1866, Cass. 22/11/2016 n. 23768, Cass. 19/5/2016 n. 10365).
I parametri che conducono al mero riparto interno per le Sezioni Impresa
Alla luce di tale diverso trattamento dei rapporti tra le varie sezioni, la "specializzazione" del giudice non può essere considerato un parametro rilevante per comprendere se trattasi di riparto interno o di competenza vera e propria.
Venendo al dato normativo, a tale proposito non è neppure rilevante il riferimento fatto nella rubrica dell’