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Le Sezioni Unite chiariscono il rapporto tra Sezione Impresa e Sezione Ordinaria

Aggiornamento: 8 gen 2020

Con sentenza delle Sezioni Unite Civili, 23 Luglio 2019, n. 19882, la Suprema Corte di Cassazione ha finalmente appianato la questione del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nel senso del mero riparto interno all’ufficio giudiziario e non della competenza, pronunciando il seguente principio di diritto:


Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.


La Suprema Corte ha argomentato tale conclusione grazie ad una visione d’insieme dell’ordinamento e dei vari rapporti tra le sezioni istituite per le diverse materie “specializzate”, chiarendo quali di esse costituiscano una competenza formale e quali invece un mero riparto interno.

Casi di mero riparto interno

Costituiscono una mera articolazione interna al medesimo ufficio giudiziario il rapporto tra la sezione lavoro e la sezione ordinaria (Cass. 5/5/2015 n. 8905, Cass. 23/9/2009 n. 20494, Cass. 9/8/2004 n. 15391) e tra il tribunale fallimentare ed il tribunale ordinario (Cass. 1/3/2019 n. 6179 e Cass. 10/4/2017, n. 9198).

Casi di competenza vera e propria

Trattasi invece di vera e propria competenza la questione che riguarda le sezioni agrarie (Cass. ordinanze 21/5/2015 n. 10508 e 26/7/2010 n. 17502), come quella che riguarda il tribunale regionale delle acque pubbliche (Cass. 14/11/2018 n. 29356, Cass. 11/4/2017 n. 9279, Cass. 23/2/2017 n. 4699) ed il tribunale dei minorenni (Cass. 23/1/2019 n. 1866, Cass. 22/11/2016 n. 23768, Cass. 19/5/2016 n. 10365).

I parametri che conducono al mero riparto interno per le Sezioni Impresa

Alla luce di tale diverso trattamento dei rapporti tra le varie sezioni, la "specializzazione" del giudice non può essere considerato un parametro rilevante per comprendere se trattasi di riparto interno o di competenza vera e propria.


Venendo al dato normativo, a tale proposito non è neppure rilevante il riferimento fatto nella rubrica dell’art. 3 del D.Lgs. 168/2003 (che istituisce e disciplina le Sezioni Specializzate in materia di Impresa) alla "competenza", in quanto tale termine - in quella sede normativa - si riferisce esclusivamente alla tipologia di controversie che devono essere trattate dalla sezione specializzata.


È invece rilevante il riferimento fatto nell’art. 2, comma 2, D.Lgs. 168/2003 all'assegnazione ai giudici della sezione specializzata di altre materie "purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa", così come è significativo l'uso atecnico del termine "competenza" nella rubrica dell'art. 5, che palesemente si riferisce alla cd. competenza interna, ossia alla distribuzione delle funzioni all'interno dello stesso ufficio, mentre è assolutamente tecnico il riferimento fatto nell’art. 4 alla “competenza territoriale” nel senso della circoscrizione (per lo più regionale) di competenza della Sezione Impresa.

Come deve essere regolato il rapporto interno

All’esito di tale ragionamento, che si condisce nella sentenza anche di ulteriori riferimenti di tipo dottrinale che confermano l’indirizzo prescelto, la Suprema Corte ha pertanto chiarito che nel caso di controversia iscritta al ruolo ordinario ed incanalata presso una sezione ordinaria, laddove la competenza sia invece della sezione impresa, la spettanza della trattazione del fascicolo dovrà essere risolta in via interna ed in caso di contrasto il conflitto sarà deciso dal Presidente del Tribunale (Cass. ordinanza 25059/2017).

I poteri della parte che intende eccepire la "competenza interna" della Sezione Impresa

La Corte conclude infine statuendo che, in forza del principio di precostituzione del giudice naturale ai sensi dell’art. 25 Costituzione, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, spetti alla parte la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il Giudice monocratico anziché collegiale, come specificamente previsto dall'art. 50 quater c.p.c., che richiama l'art. 161 c.p.c., comma 1 (Cass. Sez. Un. 25/11/2008 n. 28040, Cass. 18/6/2014 n. 13907 e Cass. 20/6/2018 n. 16186).

© Avv. Piergiovanni Cervato

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