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Il Green Pass nei luoghi di lavoro

Come noto, il D.L. 52/2021 ha introdotto l’utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 (c.d. Green Pass) in vari contesti.

Da ultimo, con il D.L. 127/2021 modificativo ed integrativo del D.L. 52/2021, il Governo ha esteso l’utilizzo del Green Pass ai lavoratori, sia nel settore pubblico (art. 9-quinquies D.L. 52/2021) che in quello privato (art. 9-septies D.L. 52/2021).

Ulteriormente, con il D.L. "Capienze" 139/2021, il Governo ha introdotto l'art. 9-octies al D.L. 52/2021, disciplinando il preavviso dei lavoratori sprovvisti del Green Pass

In data 12 ottobre 2021 sono seguiti due DPCM relativamente alle linee guida nella P.A. e ad altre modalità di controllo delle certificazioni.

Per meglio inquadrare l'obbligo della Certificazione Verde, è opportuno premettere l’attuale quadro generale in tema di Green Pass anche per differenziarlo dall’obbligo del vaccino.

L’ATTUALE QUADRO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI E DI GREEN PASS

Il c.d. obbligo del vaccino (Decreto Legge 44/2021) è ad oggi previsto solo per:

  • gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, come meglio individuati dall’art. 4 del D.L. 44/2021

  • a partire dal 10 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, gli impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (RSA etc.), come meglio individuati dall’art. 4-bis del D.L. 44/2021, introdotto dal D.L. 122/2021.

Il c.d. obbligo del Green Pass (Decreto Legge 52/2021) è invece ad oggi previsto:

  • a partire dal 6 agosto 2021, per l’accesso ai servizi ed attività previsti dall’art. 9-bis, es.:

    • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi ristorativi alberghieri;

    • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

    • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

    • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

    • sagre e fiere, convegni e congressi;

    • centri termali (salve prestazioni rientranti nei LEA, terapeutiche, riabilitative), parchi tematici e di divertimento;

    • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

    • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

    • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

    • concorsi pubblici;

  • a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per il personale in ambito scolastico ed universitario, come meglio individuato dall’art. 9-ter, nonché all’ulteriore personale in ambito scolastico, educativo e formativo come meglio individuato dall’art. 9-ter.1 e per l’accesso alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università come meglio individuate dall’art. 9-ter.2;

  • a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per l’accesso ai mezzi di trasporto meglio individuati dall’art. 9-quater;

  • a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale del settore pubblico come meglio individuato dall’art. 9-quinquies;

  • a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie, come individuati dall’art. 9-sexies; sono espressamente esclusi dall’obbligo di possesso del Green Pass per l’accesso agli uffici giudiziari gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo;

  • a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, oltre a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi predetti, anche sulla base di contratti esterni, il tutto come meglio individuato dall’art. 9-septies.

CHI SONO I DESTINATARI DELL’OBBLIGO DI GREEN PASS NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO (artt. 9-quinquies e 9-septies D.L. 52/2021)

Sono destinatari dell’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass due categorie soggettive di lavoratori / operatori:

  1. il personale del settore pubblico e chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta;

  2. tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi predetti, anche sulla base di contratti esterni.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni previste per le altre casistiche di obbligo di Green Pass o di obbligo vaccinale, tra cui i professionisti sanitari ed il personale delle RSA ed assimilati.

NON sono soggetti all’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

CHI DEVE VERIFICARE IL GREEN PASS

I datori di lavoro individuati dalla prima categoria soggettiva sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di entrambe le casistiche.

Per i lavoratori di cui alla seconda categoria, la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dai soggetti di cui alla prima categoria, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

LE MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE

Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro individuati dalla prima categoria soggettiva devono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI ALL’ACCERTAMENTO

Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro individuati dalla prima categoria soggettiva devono altresì individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui sopra.

Le verifiche del possesso del Green Pass deve avvenire esclusivamente attraverso le modalità previste dal DPCM del 17 giugno 2021, ossia tramite l’App Verifica C19 e le ulteriori modalità che sono state introdotte dal DPCM 12 ottobre 2021, modificativo ed integrativo del DPCM del 17 giugno 2021.

LE CONSEGUENZE DEL MANCATO POSSESSO/ESIBIZIONE DEL GREEN PASS

I lavoratori di cui alla prima categoria soggettiva, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass, o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di tale certificazione.

Ai sensi dell'art. 9-octies del D.L. 52/2021, a richiesta del datore di lavoro i lavoratori dovranno comunicare con congruo preavviso l'eventuale assenza del Green Pass.

L’assenza ingiustificata dura, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

IL REGIME PARTICOLARE PER LE IMPRESE DEL SETTORE PRIVATO CON MENO DI 15 DIPENDENTI

In deroga alla regola generale che precede, per le imprese del settore privato con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

LE SANZIONI

L'accesso ai luoghi di lavoro di cui sopra in violazione degli obblighi di possesso ed esibizione del Green Pass, è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

In caso di violazione delle disposizioni relative alla verifica delle prescrizioni o di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto, nonché per la violazione delle regole di cui sopra, è prevista la sanzione da 400 a 1.000 euro.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.

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