Dal 1° luglio 2023 è in vigore la riforma sugli annunci di riduzione di prezzo introdotta dal Decreto Omnibus (Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26) il quale ha introdotto varie modifiche al Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), tra cui il nuovo art. 17-bis rubricato “Annunci di riduzione di prezzo”.
In estrema sintesi la riforma prevede che:
ogni annuncio di riduzione di prezzo debba indicare il “prezzo precedente”, ossia il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti la riduzione oppure nel minor tempo da cui il prodotto è immesso in commercio, se inferiore; fanno eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo;
nel caso di riduzione di prezzo progressiva nell’ambito di una medesima campagna di vendita (promozioni progressive), il “prezzo precedente” si riferisca alla prima riduzione e, per le riduzioni successive, il “prezzo precedente” sia il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo;
nel caso di saldi di fine stagione o di altre vendite straordinarie, il “prezzo precedente” sia indicato anche ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita;
nel caso di vendite sottocosto, non si applichi la riforma.
Con l'avvio dei saldi estivi (ad esempio, da oggi 6 luglio, in Regione Veneto), la riforma entra nel vivo.
Le sanzioni espressamente previste per i casi di violazioni sono quelle disposte dal Decreto Bersani (D.Lgs. 114/1998) per le vendite straordinarie, ma le violazioni possono integrare, in alcune ipotesi, pratiche commerciali scorrette, le cui sanzioni sono molto più elevate.
Avv. Piergiovanni Cervato
Cervato Law & Business
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