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Riforma AI Act: pubblicato il Digital Omnibus.

  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Il Regolamento (UE) 2026/1744 (“Digital Omnibus”) è stato ufficialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 24 luglio 2026 ed è entrato in vigore il 27 luglio 2026. Questo testo riforma parzialmente il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).


La riforma ed il nuovo calendario dell'AI Act

Le modifiche incidono principalmente sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, su specifiche tutele di trasparenza, sull’introduzione di alcuni nuovi divieti, sulla tentata semplificazione di alcuni concetti e principi tra cui l’AI Literacy (alfabetizzazione), sul trattamento di categorie particolari di dati personali per fini di rilevamento e correzione dei bias.

Ecco il nuovo calendario:

  • 2 agosto 2026 (invariato per gli obblighi a carico dei deployer: art. 50 AI ACT)

    • resta pienamente confermata l'originaria entrata in vigore degli obblighi di trasparenza previsti dall'Articolo 50 per i deployer (utilizzatori di un sistema di IA sotto la propria autorità, esclusi gli usi in attività personali non professionali);

    • restano dunque obbligatori già dal 2 agosto 2026 gli obblighi in questi contesti:

      • interazione con chatbot (Art. 50, par. 1): il deployer deve accertarsi che l'utente sia informato in modo chiaro che sta interagendo con un sistema di IA (es. assistenti virtuali o bot di assistenza clienti);

      • sistemi biometrici ed emotivi (Art. 50, par. 3): se si utilizzano sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica, si deve obbligatoriamente predisporre un'informativa ed avvisare le persone fisiche che vi sono esposte;

      • deepfake (Art. 50, par. 4, prima parte) (ossia immagini o contenuti audio o video generati o manipolati dall'IA che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentici o veritieri a una persona) : i deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un «deep fake» devono rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente; qualora il contenuto faccia parte di un'analoga opera o di un programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi, gli obblighi di trasparenza si limitano all'obbligo di rivelare l'esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera;

      • testi di interesse pubblico (Art. 50, par. 4, seconda parte): i deployer di un sistema di IA che genera o manipola un testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico rendono noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica se l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati o se il contenuto generato dall'IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto;

      • le informazioni di cui sopra devono essere fornite alle persone fisiche interessate in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione. Le informazioni devono essere conformi ai requisiti di accessibilità applicabili.

    • Per l'applicazione pratica di queste regole occorre fare riferimento agli appositi Orientamenti sull'Articolo 50 e al Codice di Buone Pratiche elaborati dalla Commissione Europea, che definiscono i canali e le modalità concrete per adempiere a tali obblighi informativi. Molto utile è il riferimento al sistema di etichettatura predisposto in questo contesto:


icone AI per etichettatura
icone AI per etichettatura
  • 2 dicembre 2026 (obbligo di watermarking per i fornitori e nuovi divieti): 

    • il termine per l'applicazione dei requisiti di etichettatura e marcatura in formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente  (watermarking) è prorogato di 4 mesi, al 2 dicembre 2026;

    • entrano in vigore a questa data anche nuovi divieti relativi ai sistemi di IA per la generazione di contenuti sessuali o intimi non consensuali;

  • 2 agosto 2027 (sandbox normative): 

    • è prorogato a questa data il termine ultimo entro cui le autorità nazionali degli Stati membri devono istituire e rendere operative le sandbox normative per testare l'IA in ambienti controllati;

  • 2 dicembre 2027 (sistemi IA ad alto rischio autonomi o “stand alone”): 

    • gli obblighi del Capo III (art. 6 e ss. AI ACT) relativi ai sistemi di IA ad alto rischio indipendenti o “stand alone” (inclusi nell'Allegato III dell'AI Act, quindi relativi a determinati contesti di utilizzo quali la biometria, l’istruzione e formazione professionale, l’occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo, l’accesso a servizi privati essenziali e a prestazioni e servizi pubblici essenziali e fruizione degli stessi, le attività di contrasto, la migrazione, asilo e gestione del controllo delle frontiere, l’amministrazione della giustizia e i processi democratici) sono rinviati a tale data;

    • in tale contesto, è stato riformato anche l’art. 27 AI ACT in merito alla redazione della valutazione di impatto sui diritti fondamentali (FRIA), che potrà essere implementata in piena integrazione con la valutazione di impatto sui dati personali (DPIA) di cui all’art. 35 del Regolamento 2016/679 (GDPR);

  • 2 agosto 2028 (sistemi IA ad alto rischio integrati nei prodotti): 

    • gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio integrati come componenti di sicurezza all'interno di prodotti già regolamentati da altre norme di armonizzazione UE di cui all’Allegato I dell’AI ACT (es. dispositivi medici, macchine, etc.).

Informazioni e strumenti utili

Gli obblighi previsti originariamente dall’AI ACT o riformati dal Digital Omnibus richiedono un preliminare controllo di compliance, per cui risulta utile il tool di Controllo di conformità (EU AI Act Compliance Checker) messo a disposizione dalla Commissione Europea.

Altri tool dovranno essere implementati a livello europeo, tra cui quello sulla redazione della valutazione di impatto sui diritti fondamentali (FRIA).

Per qualsiasi ulteriore informazione, si rinvia alla Piattaforma unica di informazione sul regolamento sull'IA consultabile al sito web https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/it

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