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Misure Nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 | Covid-19

Come già ampiamente pubblicato dagli organi di stampa, il Governo italiano ha emanato misure ancora più stringenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante dal diffondersi del Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) e della correlata malattia Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).



Le ultime misure in ordine cronologico, ad oggi, sono:

  • il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 8 marzo 2020

  • il DPCM 9 marzo 2020

  • il DPCM 11 marzo 2020, che abroga le misure ritenute incompatibili dei due DPCM precedenti.

Il DPCM 8 marzo 2020 prevede una serie di misure di limitazione degli spostamenti delle persone e di chiusura e limitazione di varie attività, limitate inizialmente alle"zone rosse" dell'intera Regione Lombardia e di altre 14 province italiane.

Il DPCM 9 marzo 2020 ha subito esteso tali misure a tutto il territorio nazionale e ne ha previste di ancora più stringenti.

Il DPCM 11 marzo 2020 ha disposto una serrata generale estesa a varie attività commerciali, rendendo incompatibili alcune misure dei due Decreti precedenti.

Vediamo il dettaglio.

Cosa dispone il DPCM 9 marzo 2020 denominato #IoRestoaCasa ?

Partiamo dal DPCM 9 marzo 2020, il quale fa salve tutte le misure predisposte dal Decreto 8 marzo 2020, oltre a prevederne di più stringenti, estendendole all'intero territorio nazionale.

In particolare, il Decreto estende a tutto il territorio nazionale le misure di limitazione già previste all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, vietando ulteriormente ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.


Cosa prevede il DPCM 8 marzo 2020 sulle limitazioni di spostamento, alla luce del DPCM 9 marzo 2020?

Il DPCM 8 marzo 2020, letto compatibilmente alla luce del DPCM 9 marzo 2020, prevede le seguenti misure di restrizione, limitazione e raccomandazione:

  • è vietato ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da:

  1. comprovate esigenze lavorative (attenzione però che il DPCM 11 marzo 2020 ha disposto una serrata generale di varie attività, per cui lo spostamento per esigenze lavorative legate a queste attività potrebbe essere ritenuto non motivato)

  2. situazioni di necessità

  3. motivi di salute

  4. rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza;

  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

  • è vietato assolutamente muoversi dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; alcune concessioni erano rivolte alle sedute sportive di alcune categorie di atleti ed a determinate condizioni previste dalla lettera d) del DPCM 8 marzo, riformato dal DPCM 9 marzo 2020;

  • lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

  • sono raccomandate forme di smart working (lavoro agile, a distanza) o congedo o ferie per i lavoratori;

  • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici o privati;

  • sono sospesi tutti i servizi educativi e le attività didattiche, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie;

  • sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;

  • i luoghi di culto sono aperti a condizione di aver adottato misure organizzative idonee ad evitare assembramenti;

  • sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;

  • sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, previe le misure di distanza;

  • il DPCM prevedeva infine una serie di aperture limitate per alcuni esercizi ed attività anche commerciali, che però sono risultate incompatibili alla luce del DPCM 11 marzo 2020 (vedi più sotto).

Il sito web del Governo ha pubblicato un vademecum snello che chiarisce alcuni aspetti delle limitazioni.

Per le persone con disabilità, sono previste misure specifiche (informazioni a questo link).

Come si possono certificare gli spostamenti?

Ad oggi, la forma di giustificazione degli spostamenti è demandata allo strumento dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) con cui il soggetto deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il motivo dello spostamento, sotto pena non solo di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), ma anche di inottemperanza ad un ordine dell'autorità (art. 650 c.p.) laddove il fatto non costituisca più grave reato (vedi più sotto).

Ecco qui il modello di autocertificazione proposto dal sito del Governo.

A chi spetta il monitoraggio?

Il monitoraggio sull'effettiva esecuzione delle misure e sull'attuazione delle

restanti misure da parte delle amministrazioni competenti spetta ai prefetti territorialmente competenti, con informazione preventiva del Ministro dell'interno.

Il prefetto può avvalersi:

  • delle forze di polizia

  • dei vigili del fuoco

  • delle forze armate.

Come sono puniti i comportamenti in violazione delle misure?

I comportamenti in violazione delle misure previste sono puniti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, che punisce il fatto di reato con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino a 206 euro.

Considerato che la norma fa salvo l'eventuale più grave reato, si stanno ipotizzando interpretazioni che porrebbero in gioco anche reati più gravi, tra cui quello di epidemia colposa (art. 452 c.p.) ed altri reati ancora più gravi, le cui pene sono molto più severe.

Quanto durano le misure dei DPCM 8 marzo e 9 marzo 2020?

Le misure producono effetto dal 10 marzo 2020 e durano fino al 3 aprile 2020.

I Decreti 8 e 9 marzo 2020 sono ancora validi dopo il DPCM 11 marzo 2020?

I Decreti 8 e 9 marzo 2020 non cambiano e sono ancora validi quanto alle regole degli spostamenti ed alle altre misure ivi previste, salvo però le chiusure commerciali imposte dal DPCM 11 marzo 2020 che riguardano essenzialmente, su tutto il territorio nazionale, tutte le attività di ristorazione (bar, pub, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, gelaterie etc.) e tutte le attività commerciali al dettaglio (negozi, etc.) tranne quelle delle categorie espressamente previste, tra cui le attività al dettaglio di prodotti alimentari (supermercati etc.), le farmacie e le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie, i bar e punti di ristorazione nelle aree di servizio stradali e autostradali e i negozi di prima necessità o di servizi alla persona (ad es. le lavanderie).

Vediamo nel dettaglio quali attività risultano sospese o chiuse per effetto di tale Decreto 11 marzo 2020 e quali invece possono continuare ad operare.

Cosa prevede il DPCM 11 marzo 2020 sulla serrata generale delle attività commerciali e di ristorazione?

Come anticipato, le misure previste dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 restano in vigore compatibilmente con quelle di natura ulteriormente generale previste dal DPCM 11 marzo 2020, il quale ha previsto una sorta di serrata nazionale per svariate attività commerciali.

In particolare, il DPCM 11 marzo 2020 decreta quanto segue:

  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al Decreto; alla luce di tale elenco possono dunque restare aperti ed operare esclusivamente:

  1. Ipermercati

  2. Supermercati

  3. Discount di alimentari

  4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

  5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

  6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

  7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

  8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

  9. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

  10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

  11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

  12. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

  13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

  14. Farmacie

  15. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

  16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

  17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

  18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

  19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

  20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

  21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

  22. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

  23. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

  24. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

  25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

  • devono restare chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

  • possono rimanere aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

  • sono consentite invece le attività di sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

  • sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM; alla luce di tale elenco possono dunque restare aperti ed operare esclusivamente:

  1. le lavanderie e puliture di articoli tessili e pelliccia

  2. le lavanderie industriali

  3. le altre lavanderie e tintorie

  4. i servizi di pompe funebri e attività connesse

  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

  • quanto ai trasporti pubblici locali, viene lasciata delega di programmazione al Presidente della Regione, nonché pari delega al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, per l'eventuale programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo;

  • le P.A. assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, con il rispetto delle misure dei precedenti Decreti;

E le attività produttive e professionali?

Per le attività produttive e professionali, il DPCM 11 marzo 2020 non dispone chiusure generalizzate, ma detta una serie di raccomandazioni ed altre misure:

  • viene raccomandato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (smart working) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

  • sono incentivate le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

  • sono sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

  • devono essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, devono essere adottati strumenti di protezione individuale;

  • sono incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

  • per le sole attività produttive è raccomandato altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Quanto dura la serrata generale disposta dal DPCM 11 marzo 2020?

Ad oggi, le misure producono effetto dal 12 marzo 2020 e durano fino al 25 marzo 2020.


Cosa avviene dopo il 25 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020?

Allo stato attuale, dopo il 25 marzo 2020 potrebbero riaprire le attività per cui è prevista la sospensione o la chiusura, ferme restando però le misure già previste dai DPCM 8 e 9 marzo 2020, che durano fino al 3 aprile.

La situazione è però in continuo divenire, per cui è necessario attendere gli sviluppi con un costante aggiornamento dell'evoluzione normativa.

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