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I limiti del marchio di forma secondo la Corte di Giustizia


Con propria sentenza nella causa C-205/13 (Hauck GmbH Co. KG / Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Ospvik e Peter Ospvik A/S), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato il tema del marchio di forma ed in particolare dei suoi limiti di registrazione con riferimento alle forme cosiddette “tecniche”.

Il caso in questione si riferiva alla sedia per bambini denominata «Tripp Trapp», costituita da montanti obliqui sui quali sono fissati i suoi elementi, nonché da montanti e da elementi orizzontali a forma di «L».

Nella sua sentenza, la Corte ha sottolineato innanzitutto che la nozione di «forma imposta dalla natura stessa del prodotto» comporta che le forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto devono, in linea di principio, essere escluse dalla registrazione.

Riservare diritti di esclusiva a tali caratteristiche impedirebbe infatti ai concorrenti di attribuire ai propri prodotti una forma utile al loro uso.

Inoltre, si tratta di caratteristiche essenziali che il consumatore potrà ricercare nei prodotti concorrenti, dato che questi ultimi mirano a svolgere una funzione identica o simile.

Quanto all’ulteriore limite di registrazione come marchio delle «forme che danno un valore sostanziale al prodotto», la Corte ha stabilito che tale nozione non può essere limitata alla forma di prodotti aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale, ma che devono ricomprendersi anche le caratteristiche funzionali essenziali.

A tal fine possono essere presi in considerazione elementi di valutazione quali la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma di cui trattasi, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti simili o l’elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione.

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