Riforma dell’art 98 CPI: tutela di prompt ed algoritmi tra segreto commerciale, software e brevetto | Cervato Law & Business
La recente riforma dell’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale, introdotta dall'art. 52 del d.lgs. 179/2026, incide su un punto pratico: quando un metodo tecnico, un algoritmo, un prompt o una procedura computazionale possono essere protetti e tutelati come patrimonio dell’impresa, anche senza brevettazione.
La riforma interviene sul perimetro del segreto commerciale, mettendo al centro anche asset che, nella pratica industriale, hanno spesso valore proprio perché non sono visibili nel prodotto finale: logiche di calcolo, sequenze operative, criteri di classificazione, regole decisionali, prompt strutturati, modelli di trattamento dei dati.
Per inventori, ingegneri e imprese, il tema non è solo giuridico. È una scelta di architettura della tutela: mantenere riservato, registrare il software, oppure valutare un brevetto per invenzione quando esistono i requisiti.

Cosa cambia con la riforma dell’art. 98 CPI: come tutelare il prompt
L’art. 98 CPI disciplina le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali tutelabili come segreti commerciali (know-how o informazioni riservate). La protezione non nasce da una registrazione, ma dalla presenza di requisiti precisi.
In termini generali, un’informazione può essere protetta se:
è segreta, cioè non è generalmente nota o facilmente accessibile agli operatori del settore;
ha valore economico proprio perché non è pubblica;
è sottoposta a misure ragionevoli di segretezza da parte del legittimo detentore.
La riforma apportata dall’art. 52 del d.lgs. 179/2026 assume rilievo perché riconduce in modo più esplicito alla tutela anche metodi e algoritmi, ove ricorrano tali condizioni. Questo passaggio è rilevante per chi sviluppa sistemi di automazione, software industriale, strumenti di intelligenza artificiale, piattaforme di analisi dati o procedure tecniche non immediatamente desumibili dall’esterno.
Un algoritmo, preso come formula astratta o insieme di passaggi logici, non è protetto solo perché esiste. Diventa giuridicamente rilevante quando è incorporato in un patrimonio informativo riservato, organizzato e controllato. Lo stesso vale per un metodo operativo: la protezione dipende dal modo in cui l’impresa lo conserva, lo documenta e ne limita l’accesso.
Il segreto commerciale tutela ciò che resta riservato
La tutela del segreto commerciale è adatta quando il vantaggio tecnico deriva dalla non conoscibilità dell’informazione. Può riguardare, ad esempio:
una procedura di addestramento o selezione dei dati;
un metodo di calibrazione di un sistema;
un algoritmo di scoring interno;
una sequenza di controlli tecnici;
una libreria software non distribuita;
un prompt complesso usato in modo stabile in un processo aziendale.
In questo contesto rientra anche la domanda pratica su come proteggere un prompt. Se il prompt è una semplice istruzione generica, la tutela del prompt sarà debole. Se invece è parte di una procedura tecnica documentata, mantenuta riservata e dotata di valore economico, può essere considerato nel più ampio insieme di informazioni aziendali protette.
La protezione, però, non opera in modo automatico. Occorre adottare misure coerenti, come controllo degli accessi, accordi di riservatezza, tracciamento delle versioni, policy interne, separazione degli ambienti di sviluppo e limitazione della divulgazione a fornitori o collaboratori.
Il segreto commerciale non protegge l’idea in sé, ma l’informazione segreta che ha valore economico ed è custodita con misure adeguate.
Registrazione software e diritto d’autore restano rilevanti
La riforma dell’art. 98 CPI non elimina gli altri strumenti di tutela, ma vi si affianca. Per molti progetti digitali, la registrazione software può avere un ruolo utile, soprattutto quando si vuole documentare la titolarità e la data di creazione del codice.
Il diritto d’autore protegge la forma espressiva del software, quindi il codice sorgente, il codice oggetto e gli elementi creativi dell’opera informatica. Non protegge, invece, il principio tecnico astratto, la funzionalità in quanto tale o il metodo matematico considerato isolatamente.
La distinzione è centrale:
Segreto commerciale
Diritto d’autore sul software
Brevetto per invenzione
Protegge informazioni riservate, metodi, algoritmi e know-how se ricorrono segretezza, valore economico e misure di protezione.
Protegge il codice come forma espressiva, non l’idea tecnica o il principio di funzionamento.
Può proteggere una soluzione tecnica nuova e inventiva, ma con limiti specifici per il software.
Per questo, una strategia corretta può combinare più strumenti. Una parte del codice può essere documentata tramite registrazione. Alcuni moduli possono restare segreti. Una soluzione tecnica specifica può essere valutata in chiave brevettuale.
Nelle aree di tutela intelligenza artificiale, tutela algoritmo, tutela software, tutela segreto commerciale, brevetto di software e registrazione software, la scelta dipende dalla natura dell’asset e dal modo in cui verrà usato o divulgato.
Quando può entrare in gioco il brevetto di software
Metodi e algoritmi possono, in alcuni casi, trovare tutela anche come brevetto per invenzione. Il punto critico è che i programmi per elaboratore, in quanto tali, sono esclusi dalla brevettabilità. Questo non significa che ogni invenzione implementata tramite software sia esclusa.
In ambito europeo e italiano, una soluzione software può essere valutata se produce un effetto tecnico ulteriore e risolve un problema tecnico con mezzi tecnici. Il software non deve limitarsi a eseguire un metodo astratto, matematico o amministrativo su un computer ordinario.
Esempi più adatti a una valutazione brevettuale possono riguardare:
controllo di un processo industriale tramite dati sensoriali;
miglioramento del funzionamento interno di un sistema informatico;
gestione tecnica di risorse hardware;
elaborazione di segnali o immagini con effetto tecnico;
sicurezza informatica con caratteristiche tecniche specifiche.
Restano invece più problematici i casi in cui l’algoritmo riguarda solo una regola commerciale, una classificazione astratta, una procedura organizzativa o un modello matematico privo di applicazione tecnica concreta.
Il brevetto di software richiede anche i requisiti generali di brevettabilità: novità, attività inventiva, applicazione industriale e sufficiente descrizione. Inoltre, a differenza del segreto commerciale, comporta pubblicazione. Questo aspetto può rendere il brevetto poco adatto quando il valore principale sta nella riservatezza della soluzione.
Come scegliere tra segreto, software e brevetto
La scelta non dovrebbe partire dallo strumento giuridico, ma dall’asset tecnico.
Se il metodo può essere ricostruito analizzando il prodotto, il segreto commerciale può essere fragile. In tal caso, se esistono i requisiti, il brevetto può offrire una tutela più efficace. Se invece l’algoritmo opera lato server, resta interno al processo o non è deducibile dall’esterno, il segreto può essere più coerente.
La registrazione del software è utile quando serve prova della creazione, della titolarità e della forma del codice. Non sostituisce la tutela del know-how, ma può integrarla.
Una valutazione pratica dovrebbe considerare almeno cinque aspetti:
Accessibilità dell’informazione
Il metodo è visibile, ricostruibile o resta interno?
Valore economico della riservatezza
Il vantaggio deriva dal fatto che terzi non conoscono la soluzione?
Livello di documentazione
Esistono versioni, repository, registri di sviluppo e prove di titolarità?
Misure di protezione adottate
Accessi, NDA, policy e controlli sono adeguati?
Presenza di un effetto tecnico brevettabile
La soluzione supera il mero algoritmo astratto?
Per un progetto basato su Intelligenza Artificiale (IA), analisi dati o automazione, è frequente che la risposta corretta non sia unica. Il codice può essere protetto come software, il metodo interno come segreto commerciale e una specifica soluzione tecnica può essere esaminata per un eventuale brevetto.
FAQ
La riforma dell’art. 98 CPI rende brevettabili tutti gli algoritmi?
No. La riforma riguarda la tutela delle informazioni segrete e del know-how. La brevettabilità resta soggetta ai requisiti propri del brevetto per invenzione e ai limiti applicabili al software.
Un algoritmo può essere protetto senza brevetto?
Sì, se resta segreto, ha valore economico perché non è noto e viene protetto con misure ragionevoli. In questo caso può rientrare nella tutela del segreto commerciale.
La registrazione del software protegge anche il metodo?
Protegge principalmente il codice come forma espressiva. Non protegge automaticamente il metodo tecnico o l’idea funzionale sottostante.
Quando conviene mantenere segreto un algoritmo?
Quando l’algoritmo non è facilmente ricostruibile dall’esterno e il suo valore dipende dalla riservatezza. Serve però una gestione documentata degli accessi e delle informazioni.
Un prompt può essere considerato un segreto commerciale?
Può esserlo se non è generico, se ha valore economico e se viene trattato come informazione riservata all’interno di un processo controllato.
Una tutela efficace richiede una mappa degli asset
La riforma dell’art. 98 CPI rafforza l’attenzione su metodi e algoritmi come beni tecnici tutelabili, ma non elimina la necessità di una valutazione caso per caso. Il punto centrale è capire che cosa si vuole proteggere: codice, metodo, modello, dataset, prompt, procedura o soluzione tecnica.
Per una verifica strutturata degli strumenti disponibili, è possibile consultare la pagina dedicata alla tutela della proprietà intellettuale.
Il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto. La scelta tra segreto commerciale, registrazione del software e brevetto richiede l’analisi tecnica e giuridica dell’asset, del mercato e delle modalità di divulgazione.




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