top of page

Rating di legalità: i nuovi parametri


Con provvedimento del 4 dicembre scorso, pubblicato in G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014 ed entrato in vigore il successivo 16 dicembre 2014, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato nuove modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (Delibera AGCM 14.11.2012 n. 24075).

Restano invariati i requisiti che l’azienda deve possedere per richiedere il rating e cioè:

operare in forma individuale o collettiva; avere sede operativa nel territorio nazionale; aver raggiunto un fatturato minimo di due milioni di Euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente la richiesta del rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge; al momento della richiesta di attribuzione del rating, essere iscritta nel Registro delle Imprese da almeno due anni. Resta parimenti inalterato il range minimo di una “stelletta”, incrementabile di volta in volta di un segno “+” in presenza di ciascuna delle ulteriori condizioni previste dalla normativa, con la precisazione che il conseguimento di tre segni “+” consente l’attribuzione di una “stelletta” aggiuntiva, fino ad un massimo di tre “stellette”.

Per ottenere una “stelletta” e quindi l’attribuzione del rating, l’impresa deve dichiarare in apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito internet dell’AGCM (in carattere grassetto le novità recentemente introdotte):

a) che il titolare ed il direttore tecnico (se impresa individuale), che gli amministratori, il direttore generale, il direttore tecnico, il rappresentante legale, nonché i soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa (se impresa collettiva), non siano stati destinatari di misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e di misure cautelari personali e/o patrimoniali, che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per i reati di cui al D.Lgs. 231/01 e/o per i reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 e successive modifiche, per i reati di cui agli artt. 346 c.p. (millantato credito), 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite), 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 c.p. (astensione dagli incanti), 355 c.p. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture) e per il reato di cui all’art. 2 commi 1 e 1 bis del D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983; che non sia stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla legge 203/1991;

b) che nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna e non siano state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.Lgs. 231/01;

c) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna, da parte dell’Autorità o della Commissione europea, per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio anteriore la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;

c bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’art. 21 commi 3 e 4 del Codice del Consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27 comma 12 del Codice del Consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta del rating;

d) di non essere destinataria di provvedimenti, da parte dell’autorità competente, di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza.

In deroga a quanto previsto dalla presente lettera d), è stata tuttavia introdotta la possibilità di ottenere ugualmente il rating qualora gli atti di accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell’anno al quale si riferisce l’accertamento stesso. Tale importo non può in ogni caso essere superiore a € 50.000, anche nell’ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating.

e) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

f) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di € 1.000,00 esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili;

g) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui sia o sia stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

h) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistano annotazioni nel Casellario informatico delle imprese che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ed in particolare annotazioni di “episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro”, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

In ogni caso, il rating di legalità non può essere rilasciato, oltre che ad imprese destinatarie di comunicazioni o di informazioni antimafia interdittive in corso di validità, a favore di imprese nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento.

Come detto, il range minimo di una “stelletta” può essere incrementato di un segno “+”, fino ad un massimo di tre “stellette” (dove tre segni “+” danno diritto ad un’ulteriore “stelletta”), in presenza di determinate condizioni, parimenti modificate per effetto del recente intervento dell’Autorità (in carattere grassetto le modifiche), costituite da:

rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell’Interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria; utilizzo dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge; adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all’impresa ovvero di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01; adozione di processi diretti a garantire forme di Corporate Social Responsibility; iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “white list”); adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o previsione di clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o adozione di protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche; adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. Altre modifiche riguardano il procedimento per l’attribuzione del rating.

Viene innanzitutto prevista la costituzione di una Commissione Consultiva, composta da un rappresentante dell’Autorità, da un rappresentante del Ministero dell’Interno, da un rappresentante del Ministero della Giustizia, da un rappresentante dell’Anac e da un rappresentante del mondo imprenditoriale, con funzioni valutative delle domande e di segnalazione della presenza di elementi e/o comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini dell’accoglimento delle domande stesse, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori dell’ordinamento.

La segnalazione di detti elementi e/o comportamenti da parte della Commissione o di altre istituzioni preposte al controllo della legalità determina la sospensione del procedimento di attribuzione del rating da parte dell’Autorità per un periodo non superiore ai dodici mesi, prorogabile in casi di particolare gravità previa idonea motivazione, al fine di compiere i necessari accertamenti.

In ogni caso, l’Autorità o altra istituzione facente parte della Commissione Consultiva può chiedere in qualsiasi momento all’impresa di fornire informazioni e/o documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating.

Il recente provvedimento non tocca gli effetti derivanti dall’attribuzione del rating.

Il conseguimento di quest’ultimo consente infatti all’impresa di usufruire di benefici sotto un duplice profilo:

concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che sono tenute a prevedere, nei propri provvedimenti e bandi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità per le imprese in possesso del rating di legalità: – preferenza in graduatoria;

– attribuzione di punteggio aggiuntivo;

– riserva di quote delle risorse finanziarie allocate

maggior facilità di accesso al credito bancario in quanto, in sede di erogazione, gli istituti possono tenere in considerazione l’attribuzione del rating di legalità durante la fase di istruttoria, ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione dei finanziamenti. Il rating di legalità ha una durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta di parte, previa verifica della permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

In sede di rinnovo, nei sessanta giorni anteriori alla scadenza del periodo di validità del proprio rating, l’impresa deve inviare all’Autorità la certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la permanenza di tutti i requisiti per beneficiare del rating stesso.

Qualora nel corso del biennio l’impresa perda uno dei requisiti richiesti per il conseguimento del range minimo di una “stelletta”, l’AGCM dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno.

Qualora invece venga meno uno dei requisiti ulteriori previsti per l’ottenimento di due o tre “stellette”, l’Autorità riduce proporzionalmente il punteggio attribuito.

L’Autorità può infine disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e all’acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui alle lettere “c”, “c bis”, “d”, “e”, “g”, “h” di cui sopra, ove il provvedimento sia oggetto di contestazione e sino al passaggio in giudicato della pronuncia dell’autorità giudiziaria.

Per maggiori approfondimenti si veda il testo completo del Provvedimento 4.12.2014 dell’AGCM.

bottom of page