Con provvedimento del 4 dicembre scorso, pubblicato in G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014 ed entrato in vigore il successivo 16 dicembre 2014, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato nuove modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (Delibera AGCM 14.11.2012 n. 24075).
Restano invariati i requisiti che l’azienda deve possedere per richiedere il rating e cioè:
operare in forma individuale o collettiva; avere sede operativa nel territorio nazionale; aver raggiunto un fatturato minimo di due milioni di Euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente la richiesta del rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge; al momento della richiesta di attribuzione del rating, essere iscritta nel Registro delle Imprese da almeno due anni. Resta parimenti inalterato il range minimo di una “stelletta”, incrementabile di volta in volta di un segno “+” in presenza di ciascuna delle ulteriori condizioni previste dalla normativa, con la precisazione che il conseguimento di tre segni “+” consente l’attribuzione di una “stelletta” aggiuntiva, fino ad un massimo di tre “stellette”.
Per ottenere una “stelletta” e quindi l’attribuzione del rating, l’impresa deve dichiarare in apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito internet dell’AGCM (in carattere grassetto le novità recentemente introdotte):
a) che il titolare ed il direttore tecnico (se impresa individuale), che gli amministratori, il direttore generale, il direttore tecnico, il rappresentante legale, nonché i soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa (se impresa collettiva), non siano stati destinatari di misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e di misure cautelari personali e/o patrimoniali, che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per i reati di cui al D.Lgs. 231/01 e/o per i reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 e successive modifiche, per i reati di cui agli artt. 346 c.p. (millantato credito), 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite), 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 c.p. (astensione dagli incanti), 355 c.p. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture) e per il reato di cui all’art. 2 commi 1 e 1 bis del D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983; che non sia stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla legge 203/1991;
b) che nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna e non siano state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.Lgs. 231/01;
c) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna, da parte dell’Autorità o della Commissione europea, per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio anteriore la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;
c bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’art. 21 commi 3 e 4 del Codice del Consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27 comma 12 del Codice del Consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta del rating;
d) di non essere destinataria di provvedimenti, da parte dell’autorità competente, di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza.
In deroga a quanto previsto dalla presente lettera d), è stata tuttavia introdotta la possibilità di ottenere ugualmente il rating qualora gli atti di accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell’anno al quale si riferisce l’accertamento stesso. Tale importo non può in ogni caso essere superiore a € 50.000, anche nell’ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating.
e) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
f) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di € 1.000,00 esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili;
g) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici