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Gli incentivi alle imprese previsti dal D.L. 91/2014. Il credito d’imposta di cui all’art. 18


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 144 del 24.06.2014) il cosiddetto “Decreto competitività e crescita” (Decreto-Legge 24.06.2014 n. 91), contenente varie misure per favorire la crescita economica.

Tra le “Disposizioni urgenti per le imprese” previste dal Capo III merita una menzione particolare il disposto dell’art. 18, che introduce un credito di imposta per le imprese che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi.

Tale credito è riconosciuto, nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, alle imprese che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nella divisione 28 della predetta tabella1 e destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto (25.06.2014) ed il 30.06.2015.

E’ prevista la facoltà per l’impresa di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Del credito di imposta possono beneficiare anche le imprese in attività da un periodo inferiore a 5 anni, nonché quelle costituite successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 91/2014.

Per le prime, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi – pur sempre compresi nella divisione 28 della tabella ATECO – da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto o a quello successivo.

Anche in questo caso è prevista la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Per le seconde (imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento), il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.

La norma prevede tuttavia delle limitazioni, in quanto il credito d’imposta:

a) non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a € 10.000,00;

b) va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo, la prima delle quali è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento;

c) non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile ai fini dell’IRAP;

d) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9.07.1997 n. 241 e successive modificazioni.

Ai sensi dell’art. 18 comma 6, il credito d’imposta è revocato:

1) se l’imprenditore cede a terzi i beni oggetto degli investimenti o li destina a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;

2) se, entro il termine previsto, i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

Nei casi di cui sopra l’impresa è tenuta a versare il credito d’imposta indebitamente utilizzato, nelle modalità e nei termini previsti dal successivo comma 7 dell’art. 18.

Parimenti in caso di indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla cui base è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Per una più agevole comprensione di quanto esposto si veda l’art. 18 del D.L. 24.06.2014, mentre per una più completa disamina delle misure recentemente introdotte per favore la competitività e la crescita economica, si rimanda al testo integrale del citato Decreto-Legge (http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-24&atto.codiceRedazionale=14G00105&currentPage=1).

1 “macchine di impiego generale”, “altre macchine di impiego generale”, “macchine per l’agricoltura e la silvicoltura”, “mancchine per la formatura dei metalli di altre macchine utensili”, “altre macchine per impieghi speciali”.

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